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Introduzione

Leggi regionali e delle provincie autonome sul volontariato

«La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti», così decise il Parlamento nell'emanare la legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul volontariato, al comma 2 dell'art. 1.
Ci vollero quasi 5 anni affinché tutte le Regioni emanassero la loro legge regionale, alcune lo fecero subito, come la Provincia autonoma di Trento, altre modificarono la loro legge sul volontariato che avevano emanato prima della stessa legge regionale, era il caso ad es. della Sardegna, altre lo fecero con significativo ritardo, come la Calabria.
Nei quasi diciott'anni che ci separano dalla promulgazione della 266/91, molte novità si sono introdotte: alla legge 266/91, già nel novembre di quello stesso anno fu approvata la legge 381/91 sulla cooperazione sociale, del febbraio successivo è la 225/92 sulla protezione civile in Italia che prevede un ruolo determinate del volontariato, seguono altre leggi di settore, la legge 383/00 sulla promozione sociale, la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/00 e in particolare nel 2001, la la modifica della costituzione che ha assegnato nuovi compiti alle Regioni e che nell'u.c. dell'art. 118 ha introdotto il principio di sussidiarietà riferito anche al'«autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».

Insomma, il ruolo della cittadinanza attiva che per la prima volta si era affacciato nella legislazione nazionale nel 1991, ha già fatto molta strada e ha cambiato e sta cambiando il panorama legislativo in materia, da qui si pongono ulteriori problemi di adeguamento della legislazione che riguarda il volontariato, il terzo settore, e i campi in cui essi intervengono.
Con questo lavoro le reti nazionali del volontariato vogliono avviare un lavoro di carattere collettivo, innanzitutto rendendo accessibile a tutti una comparazione delle leggi regionali, spesso colpevolmente trascurate nel dibattito nazionale, quasi non si colga ancora appieno nel senso comune la funzione che le Regioni svolgono, trascurando anche che, in realtà, quella regionale non è mai stata e tantomeno oggi lo è una legislazione meramente applicativa: proprio perché più vicina al territorio e ai processi sociali che lì si svolgono, è anche quella delle Regioni, così come del resto era già stato per la 266/91, anche una possibile funzione anticipatrice della legislazione nazionale, che non solo conviene monitorare, ma seguire in maniera partecipata.
Le 21 leggi sono accessibili a tutti, riorganizzate e confrontabili tra di loro per argomento, di modo che i rappresentanti del volontariato, e i volontari stessi, di ciascuna regione possa rendersi conto di come una determinata questione è stata affrontata nelle altre regioni. Prossimamente inoltre contiamo di arricchire la documentazione in argomento, ad es. aggiungendo le diverse proposte di modifica.

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