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La regione Toscana eroga, discrezionalmente, contributi finanziari alle associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati operanti nel campo sanitario e socio-sanitario, per l'organizzazione e lo svolgimento, nei rispettivi settori di attività, di: - convegni, congressi, seminari ed iniziative similari; - attività rivolte a favore degli utenti e/o degli operatori del servizio sanitario toscano, che presentano contenuti coerenti con le finalità istituzionali della regione Toscana in materia di tutela della salute.
Regione Toscana Settore Risorse umane, comunicazione e promozione della salute, Tel. 055 4383459, E-mail alberto.zanobini@regione.toscana.it, http://www.regione.toscana.it/
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, deve pervenire all'assessore al diritto alla salute della regione Toscana. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - il programma dell'iniziativa, con l'indicazione sia del luogo e dei tempi previsti per lo svolgimento sia dei contenuti dell'iniziativa stessa; - la descrizione delle entrate e delle spese previste con l'indicazione della tipologia delle stesse; - l'atto costitutivo del soggetto organizzatore; - la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata in sostituzione di certificazione o di atto di notorietà in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, riguardante la totale assenza di finalità di lucro del soggetto organizzatore e di attività commerciali comunque svolte nell'ambito dell'iniziativa.
Possono essere finanziati: - convegni, congressi, seminari ed iniziative similari; - attività rivolte a favore degli utenti e/o degli operatori del servizio sanitario toscano, che presentano contenuti coerenti con le finalità istituzionali della regione Toscana in materia di tutela della salute.
L'amministrazione regionale provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a comunicare al soggetto organizzatore la disponibilità o meno alla concessione del contributo. Tale comunicazione non costituisce impegno da parte dell'amministrazione all'effettiva concessione del contributo che resta subordinata: - all'accertata completezza e conformità della documentazione e delle dichiarazioni da presentare ad iniziativa avvenuta; - alla effettiva disponibilità di risorse assegnate dal bilancio di previsione ai capitoli competenti. L'erogazione del contributo può avvenire soltanto a favore del soggetto organizzatore dell'iniziativa.
L'amministrazione regionale provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a comunicare al soggetto organizzatore la disponibilità o meno alla concessione del contributo. Tale comunicazione non costituisce impegno da parte dell'amministrazione all'effettiva concessione del contributo che resta subordinata: - all'accertata completezza e conformità della documentazione e delle dichiarazioni da presentare ad iniziativa avvenuta; - alla effettiva disponibilità di risorse assegnate dal bilancio di previsione ai capitoli competenti. L'erogazione del contributo può avvenire soltanto a favore del soggetto organizzatore dell'iniziativa.