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Nazionale |

progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale

Le associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 7 della legge n.383 del 7 dicembre 2000 possono richiedere un contributo per la realizzazione di attività formative o di progetti a carattere innovativo nelle aree individuate dal Ministero e descritte in oggetto nella presente scheda.
Legge/iniziativa:
Legge 7 dicembre 2000 n. 383
Ente Erogatore:
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Riferimenti:

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali – Osservatorio nazionale dell’associazionismo – Div. II,

via Fornovo n. 8

00192 Roma

Scadenza:
13-10-2009
Soggetti presentatori:
Assoc. di Promozione Sociale
Presentazione:

Possono presentare domanda di contributo le Associazioni di Promozione Sociale che risultino iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, all’atto di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di contributo può riguardare (art.12 legge 383/2000):

  • Iniziative di formazione a di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale ( lett. d , Art.12 legge 382/2000);
  • Progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con altri enti locali, associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie particolarmente avanzate (lett.f, Art. 12 legge 383/2000)

La richiesta di ammissione a contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere presentata in carta semplice mediante compilazione in ogni parte dell’apposito modello di domanda ALL. 1, del formulario di presentazione ALL. 2 e del Piano economico ALL. 3, sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell’associazione o delle associazioni proponenti, indicando ‐ in questo secondo caso ‐ quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante; la domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13 ottobre 2009 in busta chiusa, recante l’ indicazione del mittente e, se trattasi di iniziativa lett. d) o progetto lett. f) – Direttiva 2009, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ‐ Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali – Osservatorio nazionale dell’associazionismo – Div. II, via Fornovo n. 8, pal. C, II piano – 00192 Roma;

La spedizione del plico può avvenire tramite raccomandata r/r., o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell’associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta ‐ nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In ogni caso il plico dovrà pervenire al Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali ‐ Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale dell’associazionismo ‐ Divisione II, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, palazzina A, II Piano.

È inoltre prevista in via sperimentale la compilazione on‐line del formato elettronico della domanda di contributo e dei relativi allegati disponibili sul sito istituzionale del Ministero.

Oggetto:

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti, oppure l’informatizzazione dell’associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

Per l’anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti a realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:
• promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
• tutela e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani;
• promozione, tutela e sostegno per favorire l’inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio;
• interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza;
• sostegno per favorire l’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;
• sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione;
• sostegno alla popolazione del territorio della regione Abruzzo colpita dal terremoto ed in particolare :
‐ interventi volti a promuovere la ricostruzione del tessuto sociale leso dall’evento sismico;
‐ interventi volti a fornire un supporto psicosociale dei soggetti colpiti dal terremoto;
‐ interventi per favorire il sostegno all’occupabilità dei soggetti svantaggiati, colpiti dal sisma.

Il progetto/iniziativa per la regione Abruzzo deve prevedere attività esclusivamente rivolte alle popolazioni terremotate e per gli ambiti di intervento sopra citati.

Tutti gli interventi legati all’evento sismico otterranno un punteggio maggiore se proposti e realizzati con impegno comprovabile con la regione Abruzzo.

Importo massimo finanziabile:
Euro 220.000
Cofinanziamento:

Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell’iniziativa/progetto. Il proponente deve specificare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione.

Per maggiori informazioni a riguardo si veda l’art 5 della presente Direttiva.

Altri vincoli economici:
Si vede l’art 4, 5, 10, 12 della presente Direttiva.
Criteri di ammissibilità:
Si veda l’art. 1, 2 e 3 della presente Direttiva.
Criteri inamissibilità:
Si veda l’art. 7 della presente Direttiva.
Criteri di valutazione:
Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, pervenute entro i termini indicati dalla presente Direttiva, sono esaminati da una apposita Commissione, nominata con Decreto Direttoriale. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna/o iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lett. d) e l’altra per i progetti di cui alla lett. f), secondo i criteri indicati all’art 8 della presente Direttiva.

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